Lo Statuto AIK


Costituzione e scopi dell’AIK

 

Art 1.

E’ costituita, con sede nella città di residenza del presidente, l’associazione denominata A.I.K. (Associazione Italiana Killifish).

E’ una libera associazione che non persegue fini di lucro, aconfessionale, apolitica ed apartitica.

Scopi dell’ A.I.K.:

  • allevare per esclusivi fini conoscitivi e divulgativi le specie appartenenti alla famiglia Cyprinodontidae.
  • favorire l’interesse in questa branca dell’acquariologia.
  • promuovere la difesa dell’ambiente e lo studio dei biotopi di provenienza originaria.
    L’A.I.K. scoraggia fortemente l’ibridazione tra differenti specie od esemplari della medesima, ma provenienti da località diverse.
  • organizzare iniziative rivolte allo studio ed alla salvaguardia delle specie esistenti, in particolare italiche ed europee.

 

Art. 2.

Per il conseguimento dei suoi fini l’associazione opera per la diffusione delle nozioni riguardanti i pesci appartenenti alla famiglia dei Ciprinodontidi ed assiste, nei limiti delle sue possibilità, i suoi soci in tutte le iniziative che abbiano pertinenza al raggiungimento degli scopi anzidetti.

Essa favorisce la collaborazione tra i soci mediante lo scambio di materiale e la costituzione di gruppi di ricerca e di studio, in particolare per quanto riguarda l’allevamento e la riproduzione di Ciprinodontidi poco comuni.

I soci si impegnano a divulgare le loro esperienze mediante relazioni che verranno consegnate al redattore del bollettino “Notizie Killi” (N.K.), che le terrà a disposizione di tutti i soci, curandone la divulgazione e la pubblicazione a sua discrezione. Altrettanto dicasi per l’attività dei gruppi di ricerca.

 

Art. 3.

L’A.I.K. ha sede legale ed effettiva presso il domicilio del presidente, salvo quanto stabilito in futuro dal Consiglio Direttivo. Soci

 

Art. 4.

Possono iscriversi all’associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse allo sviluppo dell’acquariologia e allo studio degli ecosistemi e delle metodiche di allevamento dei Ciprinodontidi.

 

Art. 5.

Fanno parte dell’ A.I.K. tutti gli appassionati la cui domanda d’iscrizione (contenente anche l’accettazione firmata del presente statuto) sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e in regola con il versamento delle quote sociali.

In caso di rifiuto della domanda il Consiglio non è tenuto a giustificarne il motivo.

 

Art. 6.

Ciascun socio è tenuto al versamento di una quota sociale di partecipazione, all’atto dell’iscrizione, e successivamente di una quota sociale annuale, nella misura fissata anno per anno dall’Assemblea dei soci.

I versamenti effettuati all’atto dell’adesione all’Associazione sono da intendersi a fondo perduto, non sono pertanto rivalutabili, ne ripetibili in nessun caso compresa l’ipotesi di scioglimento dell’Associazione.

Il versamento non crea neppure diritti di partecipazione agli utili eventuali dell’Associazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione al patrimonio dell’Associazione trasmissibili a terzi ne per atto tra vivi ne mortis causa.

 

Art. 7.

I soci si dividono in:

  • ordinari – quota sociale intera
  • giovanili (età inferiore a 18 anni) – l’ammontare della quota verrà stabilito anno per anno dall’Assemblea dei soci e dovrà essere inferiore alla quota sociale intera.
  • sostenitori – l’ammontare della quota verrà stabilito anno per anno dall’Assemblea dei soci e dovrà essere pari almeno al doppio della quota ordinaria.
  • onorari (nominati dal Consiglio Direttivo in base a particolari benemerenze nel campo dell’acquariologia e/o nella tutela dell’ambiente) – non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

 

Art. 8.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica nessuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

Le sole eccezioni riguardano i soci minorenni che non possono essere chiamati a rivistire cariche ed il cui diritto di voto spetta a chi esercita la patria potestà.

Per tutti i soci la partecipazione è da intendersi a tempo determinato.

 

Art. 9.

La qualifica di socio si perde:

  • per dimissioni
  • per morosità, dopo trenta giorni dalla scadenza dell’iscrizione
  • per espulsione, deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo

Organi sociali

 

Art. 10.

Sono organi sociali: il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci.

L’Assemblea potrà provvedere, nell’atto costitutivo della presente associazione, alla nomina per la prima volta di ogni carica.

 

Art. 11.

Tutte le cariche in seno all’A.I.K. sono svolte a titolo gratuito, salvo decisioni prese dall’Assemblea dei soci.

E’ riconosciuto il solo rimborso spese per chi sostiene costi in nome e per conto dell’associazione.

Assemblea dei soci

 

Art. 12.

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli aderenti all’Associazione stessa.

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di maggio, per l’approvazione del bilancio, per il rinnovo delle cariche sociali e la programmazione delle attività da svolgere.

In via straordinaria è convocata dal presidente, anche dietro richiesta scritta di due consiglieri o del venti per cento dei soci e comunque da non meno di cinque iscritti.

Le convocazioni vanno spedite almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.

L’assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, di persona o per delega, la metà più uno dei soci.

Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

 

Art. 13.

Ciascun socio ha diritto ad un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e firmata.

Sono ammesse due deleghe per persona.

Le deleghe vanno presentate prima dell’inizio dell’assemblea e non sono trasferibili dal delegato ad altri soci.

 

Art. 14.

L’assemblea è presieduta dal presidente o in subordine, dal vice presidente o da un altro socio nominato da questi ultimi.

All’inizio dei lavori saranno nominati tre scrutatori aventi il compito di constatare la validità delle deleghe ed eventualmente dei voti.

In caso di parità qualsiasi votazione va ripetuta sino al raggiungimento della maggioranza.

 

Consiglio Direttivo

 

Art. 15.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri liberamente eleggibili variabile da un minimo di cinque.

Il numero dei membri necessari del Consiglio viene stabilito di volta in volta dall’Assemblea dei soci.

Gli stessi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se durante il triennio verranno a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, questi saranno sostituiti dai primi non eletti.

Se invece, mancherà la metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio decadrà ed i membri rimasti in carica convocheranno, entro due mesi, l’Assemblea generale per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

 

Art. 16.

Il Consiglio Direttivo neo eletto provvederà alla ripartizione delle cariche.

Art. 17.

Le cariche sociali sono:

  • Presidente
  • Vice presidente
  • Segretario-tesoriere
  • Vice segretario
  • Consigliere

E’ possibile l’attribuzione di incarichi speciali (responsabile scambio “Pesci e uova”, responsabile sito Internet, Bibliotecario, ecc.) anche a soci non eletti nel Consiglio Direttivo.

 

Art. 18.

Il Consiglio vigila affinché lo statuto sia rispettato, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci e realizza i programmi e le manifestazioni approvate dai soci.  

 

Art. 19.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che svolgono abitualmente un’attività commerciale od industriale nell’ambito dell’acquariologia e dell’erpetologia.

 

Presidente

 

Art. 20.

Il presidente rappresenta l’associazione e può esprimersi in suo nome.

Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie e le presiede.

Il suo voto inoltre è prevalente in caso di parità, in seno al Consiglio Direttivo.

 

Art. 21.

E’ possibile un’eventuale nomina, decisa dall’ Assemblea, di un presidente onorario.

Il presidente onorario è esentato dal pagamento delle quote sociali, può partecipare all’attività sociale ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto.

 

Amministrazione

 

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo, direttamente o tramite soggetti terzi di propria fiducia, cura gli aspetti amministrativi dell’Associazione rilevandone i fatti contabili.

In particolare verranno rilevate entrate ed uscite di natura sia istituzionale che eventualmente commerciale e verrà altresì predisposto il bilancio o rendiconto annuale da presentare all’assemblea soci per l’approvazione.

 

Norme disciplinari

 

Art. 23.

Il socio che trasgredisce alle norme statutarie o che arrechi danno morale o materiale all’associazione è passibile di sanzioni disciplinari deliberate a maggioranza dall’Assemblea, nonchè perseguibile anche legalmente secondo le norme in vigore.

Le denunce a carico di un socio vanno presentate, per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo che provvederà a contestare all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un tempo di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni. L’intera documentazione sarà poi sottoposta all’Assemblea generale che deciderà.

Possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

  • censura
  • sospensione fino a un massimo di tre anni
  • espulsione

Qualora un membro del Consiglio Direttivo venga sottoposto a provvedimenti disciplinari, decadrà dalla carica con effetto immediato.

 

Varie

 

Art. 24.

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  • quote sociali
  • eventuali contributi o donazioni elargiti da Enti, persone fisiche o giuridiche
  • beni mobili e immobili

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, l’assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo che, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

 

Art. 25.

Il presente statuto, dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ha valore immediato.

Possibili modifiche potranno essere proposte all’Assemblea dal presidente, dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci aventi diritto al voto. In questo ultimo caso la richiesta va formulata per iscritto e firmata.

 

Art. 26.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti di legge ed i principi generali di diritto.

 

Codice etico A.I.K. per lo scambio e le spedizioni di pesci e uova

 

Art. 27.

Lo scambio è permesso solo tra i soci A.I.K., intesi come persone fisiche.

Le associazioni non possono scambiare pesci e uova.

Chi offre deve obbligatoriamente consultare l’elenco soci.

Se il socio è recente e non ancora in elenco deve essere contattato il responsabile del comitato scambio “Pesci e uova” per un riscontro.

 

Art. 28.

Le specie scambiate devono essere correttamente classificate.

I pesci devono essere giovani, sani e in ottime condizioni.

Il dimorfismo sessuale deve essere ben chiaro e sicuro.

Gli ibridi non sono scambiabili.

 

Art 29.

Le uova devono essere controllate per numero e superare il minimo dichiarato.

Devono mostrare segni evidenti di sviluppo embrionale.

Devono essere spedite in modo che arrivino con congruo anticipo rispetto alla data di schiusa prevista.

 

Art. 30.

Chi spedisce deve garantire che i pesci arrivino vivi durante i mesi che vanno da aprile ad ottobre.

Da novembre a marzo il rischio è a carico di chi riceve.

Nel periodo in cui la spedizione è garantita, chi riceve pesci morti deve rispedirli, senz’acqua, al mittente (salvo diversi accordi), che si premunirà di:

  • rispedire la stessa quantità e specie di pesci a suo carico, spese di spedizione incluse
  • se non più disponibili, restituire il prezzo pagato, spese di spedizione escluse

 

Art. 31.

Il contenitore usato per il trasporto deve essere restituito, se possibile, salvo accordi differenti tra le parti.

La spedizione deve essere effettuata entro due settimane dall’arrivo dell’ordine (salvo diversi accordi tra le parti).

 

Art. 32.

Nel caso di scambio a pagamento, copia della ricevuta di un vaglia o altro mezzo di pagamento deve essere allegato all’ordine.

 

Art. 33.

Se sorgono delle controversie, le parti devono cercare di appianare tra loro la questione.

Se dopo vari tentativi il disaccordo permane, si deve richiedere l’intervento del responsabile Pesci e uova fornendogli adeguata documentazione.

Il responsabile darà un giudizio “super partes” e stabilirà i rimedi.

Nel caso essi non vengano prontamente attuati, sul listino verrà pubblicato il nome del contravventore, la sua colpa e l’eventuale sanzione:

  • esclusione per un anno dal listino
  • esclusione totale dal listino
  • espulsione dall’associazione

 

Art. 34.

Il bollettino, di cui si fa menzione all’articolo 2, è il notiziario ufficiale dell’associazione.

Viene stampato in proprio con cadenza bimestrale per sei numeri l’anno.